Rsa: “La Regione Lazio concorra alle spese”
Sentenza del Tribunale di Roma condanna l’ente locale a risarcire i costi di ricovero
Negli ultimi anni la giurisprudenza in materia di rette Rsa per pazienti con Alzheimer e demenze gravi si è consolidata attorno a un principio: quando le prestazioni hanno un’alta componente sanitaria, rientrano nei Livelli essenziali di assistenza e devono essere finanziate dal Servizio sanitario nazionale. Lo aveva già affermato la Cassazione con ordinanza numero 26943/2024, lo avevano confermato le Corti d’Appello di Milano – numero 1644/2025 e Roma numero 5696/2025. La sentenza numero 7943/2026, depositata il 20 maggio dal Tribunale di Roma, aggiunge un elemento che mancava: la condanna diretta della Regione Lazio. Non più solo le Asl, non più solo le strutture, ma anche l’ente di governo del sistema sanitario regionale concorre, nella sua funzione di programmazione, coordinamento e finanziamento. “Il Tribunale supera l’impostazione che individuava nelle sole Asl i soggetti responsabili – osserva Bruno Borin, responsabile del gruppo di legali di un importante studio – riconosce alla Regione un ruolo diretto, con conseguente imputazione dei rapporti giuridici. Questo riposiziona l’intera architettura del contenzioso”. La sentenza interviene su tre snodi destinati a produrre effetti sull’intero contenzioso nazionale: 1) legittimazione passiva della Regione. La Regione non è più un soggetto di secondo livello, risponde direttamente in giudizio per i rapporti giuridici derivanti dal suo ruolo di governo del Servizio sanitario regionale; 2) inscindibilità delle prestazioni. Nei casi di grave non autosufficienza, la componente sanitaria e quella socioassistenziale non sono separabili ai fini del riparto dei costi, quando inserite in un progetto terapeutico individualizzato; 3) prescrizione decennale. Le somme versate sono qualificate come indebito oggettivo (articolo 2033 Codice civile), con esclusione della prescrizione breve e applicazione del termine ordinario di dieci anni. Una sentenza importante, quella del Tribunale di Roma, che farà senz’altro discutere e con la quale si ridefinisce il perimetro della responsabilità nel sistema sociosanitario. Le rette delle Rsa devono rientrare nei livelli essenziali di assistenza e non solo le Asl ma anche la Regione deve partecipare alle spese. Così, l’ente locale, in seguito alla sentenza del 20 maggio scorso e a un precedente pronunciamento del 2025 dovrà risarcire, rispettivamente, le cifre di 12.932 euro e ben 166mila euro alla famiglia di una paziente malata di Alzheimer e ricoverata proprio in una Rsa.

