La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche e la Commissione di albo nazionale degli igienisti dentali si uniscono nel criticare la sentenza del Tar Marche n. 752/2026, che ha respinto il ricorso contro la normativa regionale sull’autorizzazione all’esercizio professionale degli igienisti dentali. Nel mirino dei due organismi c’è in particolare il principio di “assorbimento” richiamato dai giudici marchigiani, secondo cui la presenza dell’odontoiatra sarebbe necessaria per l’esercizio delle attività dell’igienista. La conferma che gli Igienisti non possono aprire studi professionali autonomi, in linea con la sentenza del Consiglio di Stato numero 1703 del 9 marzo 2020, che ha reso evidente che è la stessa disciplina nazionale a prevedere la necessaria compresenza tra la figura dell’igienista dentale e quella del medico odontoiatra. Una lettura che la Federazione definisce “anacronistica” e in contrasto con le leggi di riforma delle professioni sanitarie del 1999, 2017 e 2018, che ne hanno riconosciuto piena autonomia e dignità ordinistica. Le prestazioni tipiche dell’igienista dentale – come l’ablazione del tartaro o l’educazione sanitaria – sono classificate a “rischio pressoché nullo” e raccomandate dalle linee guida del ministero della Salute. Imporre la compresenza fisica dell’odontoiatra per tutte le attività, sostengono i due organismi, è “manifestamente sproporzionato”. Dietro questa impostazione, aggiungono, si celerebbero “logiche conservative” a tutela di assetti economici consolidati, più che reali ragioni di sicurezza per il paziente. La Federazione annuncia che valuterà “ogni iniziativa nelle sedi competenti, giurisdizionali e istituzionali” e chiede un intervento chiarificatore del legislatore, come sollecitato dalla stessa sentenza del Tar e da una precedente pronuncia del Consiglio di Stato del 2020. In una lunga e articolata nota, i due organismi illustrano le ragioni di tale perplessità, specificando che  esprimono la più ferma – rispettosa, ma motivata – critica nei confronti della sentenza e avanzano le proprie ragioni argomentando che “ogni professione sanitaria esiste in quanto titolare di un proprio campo di attività e di responsabilità. L’interpretazione dei Giudici marchigiani, basata sul principio obsoleto per cui ‘il più contiene il meno’, nega questa specificità e riporta l’orologio indietro a una concezione gerarchica e non multidisciplinare del sistema sanitario, in netto contrasto con le più moderne logiche di integrazione e collaborazione tra professionisti”. Secondo i professionisti “la piena autonomia dell’igienista dentale non è una rivendicazione corporativa o di categoria, ma una garanzia di qualità, appropriatezza e accessibilità delle cure per i cittadini. L’interpretazione restrittiva della ‘compresenza’ fisica e funzionale con l’odontoiatra, lungi dal rappresentare un reale vantaggio per la sicurezza del paziente, finisce per limitare la possibilità di sviluppare modelli organizzativi innovativi, fondati sulla prossimità e sulla presa in carico preventiva della persona assistita”. Sotto la lente di ingrandimento presunte “logiche che rispondono piuttosto a una visione conservatrice dei modelli professionali” minando la libera scelta del cittadino. La battaglia contro quello che definiscono un “vincolo organizzativo” è in atto e ribadisce l’autonomia e l’indipendenza della professione, annunciando eventuali azioni se necessario ma aprendo a un confronto con il ministero della Salute e le Regioni “nel superiore interesse della salute dei cittadini”.

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